Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO - Art.5 del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dall'art.6 del D.Lgs. n.97/2016

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni o i documenti che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Chiavari nella sezione “Amministrazione Trasparente”, pur avendone l'obbligo normativo.

Alla scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l’accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (accesso generalizzato).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO


COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza
mediante l’utilizzo dei moduli appositamente predisposti, con le seguenti modalità:

  • tramite la compilazione di un'istanza online collegandosi al sito https://istanze.comune.chiavari.ge.it sezione "Amministrazione"
  • tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.chiavari@cert.legalmail.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Chiavari – Ufficio Protocollo, P.zza N.S. dell’Orto, 1;
  • direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chiavari, P.zza N.S. dell’Orto 1, piano terra.


RESPONSABILI

Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Chiavari è il Segretario Generale - Dott. Domenico Finocchietti - nominato con decreto del Sindaco di Chiavari n. 47/2022 del 14.10.2022 -  tel. 0185.365.418-497 - e-mail: segreteriagenerale@comune.chiavari.ge.it - segreteria@comune.chiavari.ge.it.

 

MODULISTICA CARTACEA

https://trasparenza.comune.chiavari.ge.it//../archiviofile/chiavari/Varie%20Segreteria%20Gen./Mod.%201%20-%20Richiesta%20di%20accesso%20civico.pdf

https://trasparenza.comune.chiavari.ge.it//../archiviofile/chiavari/Varie%20Segreteria%20Gen./Mod.%202%20-%20Richiesta%20di%20accesso%20generalizzato.pdf

https://trasparenza.comune.chiavari.ge.it//../archiviofile/chiavari/Varie%20Segreteria%20Gen./modulo%20richiesta%20di%20riesame.pdf

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Recapiti e contatti
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PEC comune.chiavari@cert.legalmail.it
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