Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Amministrazione Trasparente - D.LGS. 33/2013 ART.37
I dati di cui all'Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" possono essere consultati al seguente link:
L'Osservatorio Regionale è presente sul sito di "AppaltiLiguria" attraverso il quale la Regione Liguria consente alle stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici ai sensi del D.Lgs. 163/06.
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/
Per accedere all'archivio dei file xml divise per anno:
Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012